Le presenti condizioni generali regolano il rapporto tra Lei in qualità di cliente (di seguito detto "cliente") e la Swisscard AECS GmbH o una persona da essa incaricata di eseguire le operazioni con le carte di credito (di seguito detto "emittente") nell’ambito dell’acquisizione di premi nel "pointup shop". Le seguenti condizioni generali si applicano per il nostro programma e il nostro negozio online.
1. Acquisto e prezzo del premio
Premendo con il mouse sul pulsante per le ordinazioni su questa pagina web si conclude il contratto di compravendita vincolante tra le parti.
Il pagamento del prezzo dei premi avviene esclusivamente cambiando un determinato numero di punti pointup, fissato dall’emittente. È esclusa la possibilità di acquistare i premi pagando in contanti.
Nel prezzo dei premi sono incluse le spese di spedizione all’indirizzo del luogo di consegna.
Eventuali imposte, sovrattasse o ulteriori spese, le quali risultano utilizzando il programma bonus o le prestazioni, e che non sono da ricollegare direttamente al servizio, sono a carico del cliente.
2. Spedizione
La spedizione avviene esclusivamente a un indirizzo di consegna in Svizzera o nel Liechtenstein.
L’emittente non può garantire né la disponibilità del premio al momento dell’ordinazione né precisi termini di consegna.
Nel caso in cui il premio è già stato ordinato, ma è durevolmente non disponibile, l’emittente è legittimato a stornare l’ordine, informando di ciò il cliente e accreditando i punti sottratti.
3. Utilizzo del premio
Il premio è destinato esclusivamente all’uso privato. È vietata la rivendita così come ogni uso commerciale.
4. Promesse e garanzie
L’emittente non fornisce alcuna garanzia che le presentazioni dei premi pubblicate e le descrizioni siano complete, corrette, attuali e prive di errori. L’effettivo premio può presentare, per quanto concerne lo stato, alcune differenze rispetto alla raffigurazione illustrata, in seguito allo sviluppo del mercato, al progresso tecnologico o a cambiamenti delle disposizioni normative.
La garanzia legale pei difetti della cosa è esclusa e sostituita con la seguente regolamentazione:
L’emittente concede per tutti i premi in oggetti una garanzia di due anni a partire dalla prima pedizione del premio. La spedizione di un ricambio o la riparazione non interrompono o prolungano il termine per la garanzia.
L’emittente può nell’ambito della garanzia, a sua scelta, effettuare gratuitamente delle migliorie o provvedere per un ricambio equivalente. Sono esclusi la risoluzione del contratto o il ricambio in contanti.
Nella garanzia sono compresi errori di fabbricazione o difetti del materiale nell’ambito di un utilizzo e un mantenimento conforme alla natura dell’oggetto.
Sono esclusi dalla garanzia:
Il cliente può rivendicare le prestazioni di garanzia descritte di sopra esclusivamente presso il point service indicato nel certificato di garanzia, il quale è da esibire. Il certificato di garanzia è allegato alla prima fornitura.
5. Responsabilità
Qualsiasi responsabilità dell’emittente per danni diretti o indiretti, risultanti dall’utilizzo del prodotto o da ritardi nella consegna è esclusa a pieno titolo nei limiti legalmente possibili.
6. Protezione dei dati e segreto bancario
Avvenuto l’ordine, l’emittente è autorizzato a trasmettere ai propri fornitori i dati necessari per effettuare la consegna. Il cliente è consapevole che l’elaborazione dei dati può avvenire in nazioni che non dispongono degli standards equivalenti alla legislazione in materia di protezione dei dati svizzera.
Il cliente è consapevole che le informazioni riguardo all’esistenza di un legame commerciale con l’emittente sono da trasmettere all’estero, e anche a questo riguardo libera l’emittente dall’obbligo di rispettare il segreto bancario e ulteriori disposizioni legali o clausole contrattuali sul segreto professionale.
7. Disposizioni finali
Nel caso in cui alcune disposizioni delle condizioni generali non siano valide, non è pregiudicata la validità delle disposizioni rimanenti.
8. Diritto applicabile e foro competente
Al presente rapporto contrattuale sono applicate le norme del diritto svizzero, con esclusione degli accordi internazionali, in particolare della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Compravendita Internazionali di Merci dell’11 aprile 1980 (CISG) e delle norme sui conflitti tra le leggi.
Per tutte le controversie, le quali hanno origine da questo contratto o che sono in relazione con esso, sono competenti i fori ordinari del Canton Zurigo.